Art. 20.
(Attività istruttoria di parte).

      1. In materia di attività istruttoria di parte, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere la possibilità che i difensori delle parti possano assumere, anche prima dell'inizio del giudizio, dichiarazioni testimoniali scritte ed eventualmente autenticarle o farle autenticare da soggetti muniti di poteri di certificazione, nonché relazioni peritali e attestazioni di fatti e di situazioni constatati da pubblici ufficiali, riconoscendo all'ufficiale giudiziario tale potere di attestazione;

          b) prevedere l'utilizzabilità dei documenti di cui alla lettera a) nel processo, con il potere per il giudice di disporre, anche su istanza delle parti, accertamenti istruttori;

          c) prevedere che le ispezioni di luoghi e gli accertamenti tecnici possano sempre essere chiesti in contraddittorio, in vista di un futuro giudizio, con nomina, nel primo caso, anche di un ufficiale giudiziario e, nel secondo, di uno o più tecnici;

          d) prevedere il potere delle parti, anche mediante difensori muniti di mandato, di ottenere da pubbliche amministrazioni, soggetti assimilati e pubblici depositari, pure in vista di un giudizio ed indipendentemente dalla sua instaurazione, documenti e informazioni scritte, coordinando la disciplina con quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.